CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI: OBBLIGHI PER IL DATORE

Il “Decreto Lavoro” n. 48/2023 è intervenuto apportando alcune modifiche rispetto a quanto previsto dal “Decreto trasparenza” n. 104/2022 in merito alla disciplina e all’accesso dei lavoratori alle informazioni sui loro rapporti di lavoro e alla relativa conservazione dei documenti.
 
Con il Decreto trasparenza, il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal decreto stesso, in formato cartaceo oppure in modalità elettronica o telematica.
 
Il Decreto Lavoro ha ora chiarito che, il datore di lavoro dovrà conservare la prova dell’invio o della ricezione dei documenti da parte del lavoratore per 5 anni dalla conclusione del rapporto di lavoro e non dal suo inizio.
 
In sintesi sarà premura del datore di lavoro:
 
conservare la documentazione cartacea, per i 5 anni successivi al termine del rapporto di lavoro; 
consegnare copia cartacea del contratto collettivo nazionale, con relativa firma di una dichiarazione di avvenuta ricezione da parte del lavoratore, oppure inviarne copia in formato elettronico, con conseguente conservazione della notifica di invio tramite mail.
 

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